L'orario di accettazione degli atti, così come previsto dal decreto del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, N.R.D. 31/2025 del 05/02/2025 è il seguente:
Atti ordinari
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00
Atti urgenti
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 10,30
il Sabato (solo atti urgenti)
9,00 – 10,00
I Prefestivi[1] e il 6 dicembre (festività di San Nicola, patrono di Sassari), solo per gli atti i cui termini scadono nella giornata di presentazione o in quella successiva:
dalle ore 9,00 alle 10,30
N.B.
Atti richiesti con urgenza
[1] Con riserva di non effettuare limitazioni di orario nelle giornate prefestive nelle ipotesi in cui il personale in servizio sia sufficiente a garantire i servizi.
Competenza territoriale
In base alla norma sulla competenza territoriale, funzionari ed ufficiali giudiziari notificano “a mani”:
Competenza funzionale
In base alla norma sulla competenza funzionale, funzionari ed ufficiali giudiziari notificano a mezzo del servizio postale:
Paesi di competenza UNEP Sassari
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli utenti devono presentare gli atti ordinatamente collazionati e completi di originale e copie da notificare, indicando con esattezza i destinatari e l’indirizzo in cui si deve effettuare la notifica, ciò per garantire maggiore celerità nel servizio di sportello, al fine di evitare perdite di tempo.
Si chiede, cortesemente, di indicare sull’originale dell'atto il numero di cassetta UNEP, se posseduta, per agevolare la restituzione dello stesso.
In particolare:
Atti stragiudiziali
Sono assoggettati alla relativa imposta di bollo, per cui andrà applicato sull'originale e su ogni copia (ogni quattro facciate) la marca da bollo di € 16,00.
Ove l’atto contenga deleghe e/o procure è obbligatorio apporre ulteriore marca di €16,00.
Atti e provvedimenti estratti telematicamente
Necessitano dell’attestazione di conformità da parte dell’avvocato ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 del D.L. 179/12 convertito dalla legge 221/12.
Atti esenti per gratuito patrocinio
Per gli atti da iscriversi nel modello “a debito” è necessario allegare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio del richiedente.
Atti esenti per materia
Per disposizione ministeriale, qualora non si eccepisca l’esenzione al momento della richiesta, una volta iscritto l’atto al cronologico a pagamento, la spesa non potrà essere rimborsata.
La ragione dell’esenzione (materia di lavoro, divorzio, ecc.) deve risultare da dichiarazione resa per iscritto dalla parte: non è sufficiente apporre sugli atti la dicitura ATTO ESENTE, ma deve essere indicato il n° di Ruolo (Circolare 18/02/2015 Ministero della Giustizia)
Notifica a persona giuridica: inapplicabilità art. 140 c.p.c.
L’ufficiale giudiziario può notificare un atto alle persone giuridiche ai sensi degli artt. 140 o 143 c.p.c., solo nei confronti del legale rappresentante dell’ente e non all’ente in forma impersonale, poiché la procedura prevista dagli articoli in questione è riservata alle persone fisiche e non a quelle giuridiche (cfr. Cass. Sent. N. 6112/2018).
Quindi, se si è a conoscenza del fatto che la società ha chiuso la propria sede, per aver cessato l’attività, per trasferimento, o in ogni altra ipotesi di irreperibilità, si consiglia di consegnare insieme all'originale dell'atto due copie:
INDICAZIONI PER RICHIEDERE LA NOTIFICA EX ART. 143 C.P.C.
(NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. VI-DOG/1783/03-1/2012/CA)
La richiesta ex art. 143 c.p.c dovrà essere presentata successivamente alla prima richiesta di notifica a mani, non andata a buon fine, mediante sottoscrizione del modulo disponibile in ricezione e in allegato in questa pagina. Si raccomanda l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 143 c.p.c e, pertanto, la richiesta potrà essere presentata previa dichiarazione che non si conoscano altri luoghi in cui reperire il destinatario.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario verificherà che, all’indirizzo di residenza, il destinatario sia effettivamente irreperibile.
ISTANZA PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 143 C.P.C.
Notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.)
L’originale dell’atto da notificare dovrà essere depositato all’UNEP corredato di:
| a persona fisica | a persona giuridica | |
| notifica a mani | l’avviso ex art 660 7°comma deve essere eseguito quando la notifica non viene fatta a mani proprie del destinatario (art 139, art 140) e viene effettuato contestualmente. |
In caso di consegna al legale rappresentante l’avviso ex art 660 7° comma non va eseguito, va invece effettuato se l’atto è consegnato a un dipendente o a persona incaricata al ritiro. Non sono invece valide le notifiche alle persone giuridiche se effettuate nella loro sede ex art 140 cpc., pertanto in caso di chiusura occorre effettuare la notifica presso il legale rappresentante. |
| notifica a mezzo posta |
Occorre aspettare la cartolina di ritorno e se il plico non viene recapitato a mani del destinatario occorre richiedere all’ufficiale giudiziario l’invio del 660 7° comma. Anche in caso di notifica per compiuta giacenza dovrà essere richiesto il 660 7° comma. Si consiglia pertanto di fissare l’udienza di convalida a distanza non inferiore a 50/60 giorni dall’inizio dell’attività di notifica, intervallo necessario per la restituzione dell’avviso di ricevimento. |
In caso di consegna del plico al legale rappresentante non occorre eseguire l’avviso ex art. 660 7° comma, che va invece effettuato se il plico viene ritirato da un dipendente o da altra persona addetta al ritiro. In caso di assenza o chiusura, la notifica per compiuta giacenza non è valida. |
In attuazione della riforma Cartabia, a partire dal 1 Marzo 2023 ogni richiesta di notifica (per ogni destinatario) sia nell’originale che nella copia, dovrà essere corredata dalla dichiarazione ex art. 137, comma 7 c.p.c., di cui pubblichiamo un modello.
Dichiarazione ex art. 137 c.p.c.
La notifica di un precetto fondato sui seguenti titoli esecutivi stragiudiziali:
deve essere eseguita esclusivamente dall’Ufficiale Giudiziario, anche quando il destinatario sia munito di PEC, in quanto l’atto di precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo (art. 480, comma 2, c.p.c.) e soltanto l’ufficiale giudiziario può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale (nota ministeriale 19 giugno 2023).
L’Avvocato richiedente deve comunque dichiarare l’impossibilità di procedere in proprio ex art. 137, comma 7, cpc, stante la necessità della certificazione dell’Ufficiale Giudiziario.
Dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c.
È necessario, altresì, il pagamento della marca da bollo per i diritti di copia e certificato, che, in caso di pagamento telematico, deve avere come beneficiario il Ministero della Giustizia, trattandosi di somma spettante all’Erario.
Tabella diritti di copia e certificazioni di conformità