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Iscrizione a ruolo e contributo unificato

  • Iscrizione al ruolo

A far data dal 26 novembre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, non sono più previsti la compilazione e il deposito di una nota di iscrizione a ruolo, in quanto oneri pienamente sostituiti dalla compilazione automatizzata di file .xml o altre voci inserite nel fascicolo telematico. Si raccomanda pertanto massima precisione negli adempimenti connessi al PCT.

  • Contributo unificato spese atti giudiziari

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio nel processo civile , amministrativo e tributario. Nel processo penale è dovuto solo per l’esercizio dell’azione civile ed in caso di accoglimento di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Questa forma di pagamento semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto elimina le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

  • Come si paga

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA Giustizia. All'atto dell'iscrizione a ruolo mediante PCT l'istante deve depositare la ricevuta in formato PDF o XML secondo gli importi previsti dall'art. 13 T.U. in materia di giustizia DPR del 30/05/2002 n. 115.
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente e altra procedura indicata all'art. 10 Testo Unico.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
Anche la norma che prevede l'esenzione della procedura deve risultare sull'atto introduttivo.
La parte che per prima si costituisce o che deposita il ricorso introduttivo deve anticipare i diritti di notificazione ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. citato per un totale di  € 27,00, salvo esenzione di legge. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del testo unico in materia di spese di giustizia e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al tasso legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale (o appello incidentale) o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, a prescindere dal fatto che consegua o menoun aumento del valore della causa, è tenuta a fare espressa dichiarazione ai sensi dell'art. 14 del DPR 115 del 2002 e a procedere al contestuale pagamento integrativo, il cui ammontare dipenderà dal valore della domanda.

Nella sezione  Modulistica  del sito è presente una tabella riepilogativa degli importi dovuti a titolo di contributo unificato rispetto agli scaglioni di valore della domanda proposta.

 

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