ORARIO DI RICEZIONE ESECUZIONI
L'orario di accettazione degli atti, così come previsto dal decreto del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, N.R.D. 31/2025 del 05/02/2025 è il seguente:
Atti ordinari
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00
Atti urgenti
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 10,30
Sabato (solo per gli atti urgenti)
dalle 9,00 alle 10,00
I prefestivi[1], il 6 dicembre e i giorni lavorativi compresi dal 28 alla fine di ogni mese, SOLO per le richieste di esecuzione i cui termini scadono nella giornata di presentazione o in quella successiva
dalle 9,00 alle 10,30
N.B.
[1] Con riserva di non effettuare limitazioni di orario nelle giornate prefestive nelle ipotesi in cui il personale in servizio sia sufficiente a garantire i servizi.
Si invitano gli utenti a presentare gli atti ordinatamente collazionati e completi in ogni loro singola parte, indicando con esattezza i destinatari e l’indirizzo in cui si chiede l’esecuzione, al fine di garantire maggiore celerità ed efficienza nel servizio di accettazione e di evitare inutili perdite di tempo che si ripercuoterebbero sulla stessa utenza. Nelle ipotesi in cui il destinatario sia una persona giuridica, è opportuno indicare nome e cognome del legale rappresentante.
Al fine di consentire a tutti gli utenti di essere serviti in tempi ragionevoli, è opportuno non presentare allo sportello più di 5 atti per volta. L’accettazione di un numero superiore di atti dovrà essere concordata, fuori dall’orario di sportello, con il responsabile del relativo servizio preposto alle esecuzioni, dott.ssa Daniela Pippia (079 209 258).
Le richieste di pignoramento di atti esenti per ammissione a gratuito patrocinio devono essere sempre corredate di copia del provvedimento di relativa ammissione.
Nell’ipotesi di pignoramento mobiliare, è necessario compilare apposito modulo, disponibile allo sportello e, in allegato, nella sezione pignoramneto mobiliare di questa sito, in cui deve essere indicato con esattezza il luogo di esecuzione soprattutto nei casi in cui esso differisca dal luogo di notifica del precetto, nonché eventuali comunicazioni al Funzionario competente, come ad esempio la richiesta di presenziare all’accesso ex art. 165 Disp. Att. cpc.
Sull’originale dell’atto è necessario apporre l’intestazione del richiedente, con numero di cassetta, ove detenuta, al fine di una corretta restituzione del relativo atto, successiva all’evasione dello stesso.
In un’ottica di collaborazione ed ottimizzazione dei tempi necessari alla spedizione degli atti per posta, si invitano gli utenti a compilare correttamente busta e cartolina.
Nell’ipotesi in cui l’Avvocato richiedente abbia provveduto alla notifica dei titoli e del precetto ex legge n.54/1994, ai fini dell’esecuzione è necessario apporre una
marca da bollo di Euro 2.58 finalizzata al pagamento dei diritti di notifica.
Al fine di consentire, oltre l’evasione dell’atto, anche la restituzione di eventuali avvisi di ricevimento da parte di Poste Italiane, nonché il rispetto del termine di 10
giorni ex art. 543, comma 3, cpc, la data fissata per le udienze dei pignoramenti presso terzi deve essere successiva a quella di presentazione della richiesta allo
sportello di almeno 30 giorni o 45 nell’ipotesi di richiesta ex art. 143 cpc.
Relativamente alle richieste di pignoramento i cui titoli siano stati notificati mediante servizio di posta certificata, i documenti analogici estratti telematicamente e prodotti al momento della richiesta dovranno essere correlati di:
1) relata di notifica via pec,
2) ricevuta di avvenuta accettazione,
3) ricevuta di avvenuta consegna,
4) attestazione di conformità da parte del dell’Avvocato ai sensi dell’art. 16bis comma 9 D.L. 179/12
convertito in legge 221/2012),
5) formula esecutiva in originale.
Ad eccezione delle esecuzioni esenti, ciascuna richiesta dovrà essere correlata di congruo deposito di un fondo spese, previsto dall’art. 197 D.P.R. 115/2002 (T.U.
Spese di Giustizia). Si rammenta che l’eventuale residuo depositato e non ritirato entro 30 giorni dalla data di esecuzione andrà devoluto all’Erario. A tal fine, per il
ritiro del residuo, è necessario esibire la relativa ricevuta, anche al fine di velocizzare la ricerca e la restituzione del relativo fascicolo.
In tutte le ipotesi in cui sia necessario conferire con il Funzionario competente per l’esecuzione, la parte istante ha la facoltà di comunicare per iscritto i propri recapiti al momento della richiesta.
Si rammenta che l’UNEP non è preposto alla custodia dei titoli depositati per l’esecuzione. Una volta conclusa l’esecuzione, a prescindere all’esito positivo o
negativo, i titoli vanno sempre ritirati a richiesta della parte istante. Ciò vale come regola generale, ad eccezione dei rilasci positivi, dei sequestri giudiziari e degli
obblighi di fare per i quali, all’esito della procedura, è previsto il deposito in cancelleria a cura del Funzionario UNEP.
Dal 22 agosto 2023, a seguito della convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con l’Agenzia delle Entrate, è attivo con valore legale presso l’UNEP di Sassari, il servizio di accesso diretto alle seguenti banche dati:
Le istanze ex art. 492 bis c.p.c. potranno essere presentate in forma cartacea, unitamente a titolo e precetto, corrispondendo un deposito forfetario di € 30,00.
Si precisa che dal 26 novembre p.v., stante l’entrata in vigore del D.Lgs 31.10.2024, n. 164 (G.U. Serie Generale n.264 del 11-11-2024), non è più dovuto il contributo unificato per le istanze di cui all’art. 492 bis, I comma, c.p.c., ossia quelle presentate direttamente all’ufficiale giudiziario, rimanendo il predetto contributo solo per le istanze di cui all’art. 492 bis, II comma, ossia quando “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.
Le istanze dovranno necessariamente contenere gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata del difensore, ai quali verranno comunicate le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. E’ altresì indispensabile l’esatta indicazione del codice fiscale del debitore e dell’Avvocato richiedente.
Nell’ipotesi di individuazione di un solo bene e/o un credito in capo al debitore, nonché a seguito della scelta dei beni e/o crediti effettuata dal difensore, come legalmente previsto, il Funzionario incaricato procederà al pignoramento d’ufficio con notifica al debitore e al terzo di un verbale di pignoramento redatto ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. (con esclusione di quanto previsto dall’art. 543 c.p.c.. comma 2 n.4).
Sarà dunque onere del difensore, ritirati gli atti dall’Ufficio NEP e iscritto a ruolo il pignoramento, procedere ex art. 543 c.p.c. ultimo comma.
Si precisa che le informazioni estrapolate dalle predette banche dati, possono essere utilizzate esclusivamente nell’ambito delle procedure instaurate a seguito delle istanze di accesso telematico diretto ex art. 492 bis, c.p.c. di cui sopra e che, pertanto, dovranno seguire l’iter previsto dal combinato disposto degli artt. 492 bis e 543 c.p.c.
E' possibile depositare le istanze ex art. 492 bis c.p.c.anche telematicamente attraverso il PCT.
L’istanza ex art. 492 bis cpc può anche essere inviata a mezzo posta ordinaria (raccomandata semplice, raccomandata A/R o a mezzo corriere) con pagamento delle relative spese in contrassegno, al momento della restituzione dei titoli, a mezzo posta, da parte dell’UNEP.
Modulo per Istanza ex 492 bis cpc
Istruzioni per il deposito telematico dell'istanza ex art. 492 bis (N.B. la lettera con le istruzioni è antecedente al 26 novembre 2024, quindi il punto 4 è da considerarsi abrogato)
PIGNORAMENTO MOBILIARE (Art. 513 c.p.c.)
Documentazione necessaria
modulo richiesta pignoramento mobiliare
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (Art. 555 c.p.c.)
Documentazione necessaria
Tabella diritti di copia e certificazioni di conformità
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (Art. 543 c.p.c.)
Documentazione necessaria
COMPETENZA TERRITORIALE:
art 26-bis cpc Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti
"Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".
SE IL DEBITORE HA LA RESIDENZA ALL’ESTERO:
Art. 26 CPC Foro generale dell'esecuzione forzata "Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21".
Ciò posto, in caso di debitore residente (o con sede) all'estero, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi, in virtù della norma di portata generale sopra richiamata (art. 26 c.p.c.), presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di pignoramento presso terzi, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore
RINNOVO DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Il presupposto è che l’esecuzione sia già iniziata ed il pignoramento già iscritto presso la competente cancelleria. Il nuovo atto andrà collazionato come segue:
PIGNORAMENTO DI QUOTE SOCIETARIE (Art. 2471 c.c.)
Documentazione necessaria:
Tabella diritti di copia e certificazioni di conformità
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO (Art. 521 BIS C.P.C.)
Documentazione necessaria:
Tabella diritti di copia e certificazioni di conformità
PIGNORAMENTO DI MARCHIO INDUSTRIALE (Art. 137 codice proprietà industriale)
Documentazione necessaria:
Si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di esecuzione forzata su beni immobili. La forma del pignoramento segue quella della notificazione dell’atto di citazione:
PREAVVISO DI RILASCIO (Art. 608 c.p.c.)
Documentazione Necessaria
Il funzionario notifica al destinatario il preavviso, con la data fissata per il primo accesso. Nell’ipotesi di mancato rilascio spontaneo dopo la notifica del preavviso, la parte istante avrà cura di ripresentare il preavviso ritualmente notificato con i titoli, almeno una settimana prima della data indicata.
RILASCIO DI IMMOBILE
Documentazione necessaria:
N.B. per gli accessi programmati entro i primi 5 giorni del mese, è possibile la presentazione già il mese che precede l’accesso, anche negli ultimi giorni normalmente dedicati alle sole urgenze.
Per gli accessi programmati a partire dal sesto giorno, la presentazione va effettuata dal primo giorno del mese corrente.
ISTANZA EX ART. 609 cpc
Documentazione necessaria
OBBLIGHI DI FARE (Artt. 2931-2933 c.c. – 612 c.p.c.)
Documentazione necessaria
OFFERTA REALE (Art. 1209 c.c.)
Documentazione necessaria
OFFERTA PER INTIMAZIONE (Art. 1209 c.c.)
Il richiedente deve predisporre l’atto d’intimazione con le copie necessarie per la notifica, tutte in bollo da euro 16,00, sottoscritte in originale dall’istante o dal suo procuratore, munito di delega specifica.
L’atto d’intimazione deve contenere tutti i dati relative alle parti, così come richiesto per l’istanza di offerta reale, i motivi dell’offerta, nonché il giorno, l’ora e il luogo in cui si dovrà accedere per effettuare l’offerta dell’immobile o dei beni mobili.
La data dell’accesso dovrà essere fissata dal funzionario competente, prima della presentazione dell’intimazione per la notifica, notifica che dovrà essere correttamente effettuata almeno tre giorni prima della data fissata (a questo proposito si raccomanda di presentare l’atto per la notifica con un congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione, onde consentire l’espletamento di tutte le eventuali formalità connesse alla notifica stessa).
Qualche giorno prima della data fissata, si dovranno presentare allo sportello:
Il giorno fissato nell’intimazione, l’offerente o un suo delegato, dovrà essere presente sul luogo dell’accesso, con le chiavi dell’immobile o con i beni oggetto dell’offerta. In caso di accettazione dell’offerta, il relativo verbale dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con il pagamento della relativa tassa (€ 200,00) tramite modello F 24.
PIGNORAMENTO TITOLI PAC (Circolare AGEA prot. 89117 del 21/11/2017)
Documentazione necessaria:
PIGNORAMENTO NATANTI REGISTRATI (Artt. 643 ss cod.nav.)
Documentazione necessaria
Tabella diritti di copia e certificazioni di conformità
SEQUESTRO CONSERVATIVO DI MOBILI E DI CREDITI (Art. 671 c.p.c.)
Segue le forme del pignoramento di mobili e di crediti. Il titolo non richiede apposizione di formula esecutiva e l’efficacia è di 30 giorni.
SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Art. 670 c.p.c.)
Segue le forme dell’esecuzione per consegna o rilascio ove compatibili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio, nonché la notificazione del preavviso, salvo le ipotesi in cui il custode sia persona diversa dal detentore.
ALLONTANAMENTO CONIUGE
Documentazione necessaria:
Titolo esecutivo e precetto in originale completi di avvisi a/r (modulo 23L – no cad)