Si comunica che dal 26 novembre p.v., stante l’entrata in vigore del D.Lgs 31.10.2024, n. 164 (G.U. Serie Generale n.264 del 11-11-2024), non è più dovuto il contributo unificato per le istanze di cui all’art. 492 bis, I comma, c.p.c., ossia quelle presentate direttamente all’ufficiale giudiziario, rimanendo il predetto contributo solo per le istanze di cui all’art. 492 bis, II comma, ossia quando “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.
E' sempre dovuto il deposito forfetario di euro 30,00.